Direttiva sull'acqua potabile
Perché una nuova direttiva?
La versione precedente del DWD (Drinking Water Directive), istituita nel 1998, sottolineava l'importanza di mantenere la qualità dell'acqua potabile e di prevenire eventuali effetti negativi sulla salute. Tra le ragioni per la stipulazione di una nuova Direttiva, la Commissione Europea cita le seguenti:
- Aggiornamento degli standard di sicurezza esistenti e sviluppo di una lista di controllo delle "sostanze emergenti".
- Introduzione di un "approccio basato sul rischio" (RBA) che copre l'intera catena di approvvigionamento.
- Accesso all'acqua: obbligo per gli Stati membri di migliorare o mantenere l'accesso all'acqua potabile per tutti, in particolare per i gruppi vulnerabili ed emarginati.
- Disposizioni relative alle sostanze e ai materiali/prodotti a contatto con l'acqua potabile (articolo 11 DWD).
- Maggiore trasparenza per i consumatori (informazioni pubbliche).
Quali sono i prodotti interessati al nuovo articolo 11 della Direttiva Acqua Potabile?
- Prodotti destinati ad essere utilizzati in nuovi impianti o, in caso di lavori di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti
- Uso di questi prodotti: l'estrazione, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione di acque destinate al consumo umano e che entrano in contatto con tali acque
- acque destinate al consumo umano: acque destinate al consumo umano, alla cottura, alla preparazione di alimenti o ad altri usi domestici in locali pubblici e privati
Il percorso di approvazione: novità
Il percorso di approvazione varia in base al Gruppo di Rischio o al Gruppo di Prodotto, in base ai quali alcuni punti dell’elenco sottostante non sono applicabili, ma visto nella sua interezza comprende:
- Verifica della formulazione in accordo alle nuove liste positive europee (Atto Delegato 2024/367)
- Ispezione presso i siti produttivi
- Test di migrazione a diverse temperature e con diversi tipi di acque per la verifica di parametri richiesti dall’Atto Delegato 2024/368
- Verifica delle sostanze inaspettate attraverso Gascromatografia-spettrometria di massa
- Verifica delle sostanze rilevanti
- Aumento della crescita microbica
- Ispezione e re testing parziale annuo
L’entrata in vigore e il periodo transitorio
Con l'entrata in vigore degli Atti, a partire dal 2027, i prodotti che entreranno nel mercato dell'UE dovranno essere conformi. La conformità dovrà essere assicurata da un Ente accreditato e notificato secondo la presente Direttiva. Le notifiche saranno assegnate solamente dopo il 1 gennaio 2027.
La Direttiva prevede che ogni singolo Paese possa usufruire di un periodo transitorio, di durata variabile secondo la decisione del singolo Paese, ma al massimo fino al 2032, permettendo ai prodotti approvati secondo la legislazione nazionale, prima del 31.12.2026, di continuare a circolare sul territorio del singolo Paese, per il periodo determinato.
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