Il servizio è rivolto ai macelli, allevamenti, mangimifici, incubatoi, punti vendita, laboratori di sezionamento e sede delle organizzazioni autorizzate operanti nel settore delle carni bovine e di pollame, e prevede l’obbligo di etichettatura per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine in modo da consentire la tracciabilità del prodotto lungo tutte le fasi di produzione e fornire un’informazione trasparente al consumatore.
L’etichettatura delle carni assicura la trasparenza delle informazioni comunicate al mercato ed assicura il rispetto di norme minime di garanzia e di qualità che permettono una completa rintracciabilità delle carni all’interno dell’Unione Europea. Grazie alla completezza delle informazioni previste in etichetta, questo procedimento permette inoltre tempestivi ed efficaci interventi in caso di potenziale pericolo per la salute umana. Questo si traduce in vantaggi sia per il consumatore che per il produttore: una maggiore e più corretta informazione per il primo, nuove regole nei processi di scambio della filiera e maggiore responsabilizzazione per il secondo.
Il Regolamento prevede delle indicazioni obbligatorie per tutta la carne bovina e bufalina fresca, refrigerata e congelata, i pilastri del diaframma e il diaframma e la carne macinata. Il sistema di etichettatura, previsto dal Regolamento CE 1760, impone le seguenti informazioni:
- Numero o codice di riferimento che evidenzi il nesso e il legame tra le carni e l’animale o gli animali di origine; il numero può essere il codice di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni o il numero di identificazione di un gruppo di animali;
- Numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l’animale o il gruppo di animali e lo Stato (membro UE o Paese terzo) in cui è situato il macello. La dicitura obbligatoria è “macellato in” (nome dello Stato membro o Paese terzo) e numero di approvazione;
- Numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato (membro UE o Paese terzo) in cui è situato il laboratorio; l’indicazione deve recare la dicitura: “Sezionato in (nome dello Stato membro o Paese terzo) e numero di approvazione”
- Nome dello Stato (membro UE o Paese terzo) in cui è nato l’animale;
- Nome dello Stato o degli Stati (membri UE o Paesi terzi) in cui è stato effettuato l’ingrasso;
- Informazioni facoltative su:
- macellazione (data di macellazione, periodo di frollatura delle carni, denominazione del macello, ecc.);
- allevamento (riferimento dell’azienda di nascita e/o di allevamento, sistema di allevamento, indicazioni relative all’alimentazione somministrata, ecc.);
- animale (razza o tipo genetico, sesso, ecc.);
- altre informazioni (n. approvazione del disciplinare, denominazione organismo indipendente incaricato dei controlli, ecc.).